In tema di prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione, con sentenza del Tribunale dell’UE resa nella causa T-221/25 è stato evidenziato che il regime derogatorio non richiede una disposizione legislativa nazionale che preveda espressamente la deroga all’esenzione dall’IVA delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, prevista all’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 77/388 e all’articolo 309 della direttiva 2006/112.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


