Per la prima volta l’Amministrazione finanziaria – sebbene non attraverso la Direzione centrale – si è espressa sulla sorte dell’utile ascrivibile ai beni costituenti l’attivo della società trasformata in società semplice. Sul punto la DRE Toscana ha concluso che la plusvalenza contabile, ottenuta come differenza fra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, concorrendo a determinare l’utile di esercizio e a costituire una riserva di utili, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, dovrà essere assoggettata a tassazione come dividendo in capo al socio. Tale interpretazione, tuttavia, pare fondata su un presupposto non condivisibile.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


