L’agevolazione contenuta nell’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 consente la cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a talune componenti legate alla cessione di crediti verso debitori inadempienti. Per espressa disposizione normativa, tali crediti d’imposta possono essere ceduti a soggetti terzi o a soggetti infragruppo. Con la risposta a interpello n. 259 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i crediti ceduti possono essere solo monetizzati e non usati in compensazione: con tale chiarimento (confermato da ultimo con la risoluzione n. 73/E del 2025) si può ritenere superata la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


