L’agevolazione contenuta nell’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 consente la cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a talune componenti legate alla cessione di crediti verso debitori inadempienti. Per espressa disposizione normativa, tali crediti d’imposta possono essere ceduti a soggetti terzi o a soggetti infragruppo. Con la risposta a interpello n. 259 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i crediti ceduti possono essere solo monetizzati e non usati in compensazione: con tale chiarimento (confermato da ultimo con la risoluzione n. 73/E del 2025) si può ritenere superata la risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2025.
Nel modello IVA 2026 spazio al rimborso dell’imposta assolta su beni di terzi
Le istruzioni per la compilazione del modello IVA 2026, in particolare del rigo VX4, tengono conto della rivisitazione della posizione della prassi amministrativa operata con la risoluzione n. 20/E del 2025: vi si prevede, pertanto, che il rimborso può essere chiesto...


