L’art. 4, n. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, estende la transazione fiscale operante per alcuni istituti di regolazione della crisi d’impresa ai crediti per tributi auto-amministrati da regioni, comuni, province e città metropolitane, includendo così gli enti territoriali fra i creditori pubblici assoggettabili a omologazione forzosa. Ne deriva una tendenziale unificazione del regime dei crediti pubblici nella crisi d’impresa, in cui le differenze non discendono più dalla natura erariale o locale del tributo ma dalla struttura del singolo strumento di regolazione. Restano aperti due nodi di rilievo applicativo: il significato dell’inciso “di tali creditori” nell’alinea del comma 4 dell’art. 63, CCII, da cui dipende se la determinanza dell’adesione vada apprezzata unitariamente o per singolo ente, e l’assenza di una disciplina transitoria espressa.
Attestazione della sostenibilità: cosa verifica davvero il revisore
L’attestazione con cui il revisore certifica la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano la redazione avviene, dopo l’approvazione del pacchetto Omnibus I, sul modello della limited assurance. In cosa si differenzia rispetto...