Con la decisione resa nella causa C‑142/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale che prevede che, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare, il vincolo di parentela tra l’avente diritto più lontano secondo l’atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti, soggette a un’imposta sostitutiva sulle successioni, il che si risolve nell’applicare a tali fondazioni una classe d’imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere, che non sono soggette a tale imposta.
Obbligazioni in forma digitale: l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi
Con la risposta a interpello n. 170 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e altri titoli similari, emessi e circolanti in forma digitale, soggetti...


