Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, la disciplina transitoria dettata dalla legge di Bilancio 2018 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40, 49,72 o 58,14 per cento, a seconda del periodo di formazione). È quanto ha affermato l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella Norma di Comportamento n. 218.
Partite IVA inattive: cambiano i criteri per individuarle e le modalità per comunicare la chiusura d’ufficio
L’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non avere esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d’impresa ovvero attività artistiche o...


