Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, la disciplina transitoria dettata dalla legge di Bilancio 2018 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40, 49,72 o 58,14 per cento, a seconda del periodo di formazione). È quanto ha affermato l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella Norma di Comportamento n. 218.
Gestione dello studio del deceduto: come nominare il sostituto temporaneo
Con un pronto ordini n. 82 del 2026 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. n. 241/1990, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a...


