Con la risposta a interpello n. 285 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i contribuenti che svolgono una delle attività, tra cui quelle di “produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico”, individuate dal comma 466 della L. n. 266 del 2005 (come determinate dal relativo decreto attuativo) e che aderiscono al Regime forfetario, sono soggetti alla Tassa etica che si aggiunge all’imposta sostitutiva dovuta ex articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.
Consolidato fiscale: il criterio per l’attribuzione delle perdite
In tema di consolidato fiscale, con la risposta a interpello n. 282 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio da utilizzare ai fini dell'attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell'opzione (o di mancato...


