In tema di plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all’interno di un edificio oggetto di interventi agevolati, con la risposta a interpello n. 86 del 27 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nel caso di cessione di un bene condominiale come l’abitazione del portiere, la verifica dell’eventuale presenza delle esimenti previste dall’articolo 67, comma 1, lett. bbis), del TUIR, deve essere effettuata avendo riguardo alla posizione soggettiva di ciascun condomino in relazione all’unità immobiliare di cui è titolare all’interno del condominio. Ciò in quanto la titolarità dell’abitazione del portiere, proporzionata ai millesimi di proprietà deriva dalla titolarità dell’unità immobiliare cui tali millesimi si riferiscono costituendone un elemento accessorio.
Rapporto fisco-contribuente: perché è sempre più necessario favorire il confronto
Il contribuente deve adempiere fedelmente e fattivamente, senza comportamenti elusivi o artificiosi, in modo da partecipare alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, come insegna l’art. 53 Cost.; l’Amministrazione finanziaria ha il dovere di...


