L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le conclusioni nella causa C-224/24, chiarendo l’interpretazione dell’articolo 3, punto 12, della direttiva Seveso III (2012/18/UE). Secondo l’Avvocato, la direttiva non impedisce una prassi che valuta la presenza «prevista» di sostanze pericolose in base a sistemi di monitoraggio continuo adottati dal gestore dello stabilimento. Tali sistemi devono garantire interventi preventivi rapidi per evitare il superamento delle soglie indicate nell’allegato I e mantenere registri aggiornati per consentire controlli efficaci da parte delle autorità. La pronuncia pregiudiziale, sollecitata dal Consiglio di Stato italiano, incide direttamente sulla classificazione degli stabilimenti e sugli obblighi normativi connessi.
Whistleblowing ANAC: aggiornamenti modello 231 e nuove procedure
Dopo la delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 diventano sempre più pressanti per le imprese le procedure da adottare in materia whistleblowing riguardo alle segnalazioni interne. Quali sono gli adempimenti da assolvere al fine di adeguare i modelli 231 per...


