L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le conclusioni nella causa C-224/24, chiarendo l’interpretazione dell’articolo 3, punto 12, della direttiva Seveso III (2012/18/UE). Secondo l’Avvocato, la direttiva non impedisce una prassi che valuta la presenza «prevista» di sostanze pericolose in base a sistemi di monitoraggio continuo adottati dal gestore dello stabilimento. Tali sistemi devono garantire interventi preventivi rapidi per evitare il superamento delle soglie indicate nell’allegato I e mantenere registri aggiornati per consentire controlli efficaci da parte delle autorità. La pronuncia pregiudiziale, sollecitata dal Consiglio di Stato italiano, incide direttamente sulla classificazione degli stabilimenti e sugli obblighi normativi connessi.
Pacchetti turistici: responsabilità e rimborsi anche con fruizione parziale dei servizi
La Corte di Giustizia UE nella sentenza alla causa C-469/24 del 23 ottobre 2025, ritiene che un viaggiatore abbia diritto al rimborso integrale del prezzo pagato non soltanto nel caso in cui tutti i servizi turistici non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in...


