Società tra avvocati: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE
da | 5 Lug 2024 | Ipsoa - Impresa
L’avvocato Generale nelle sue conclusioni del 4 luglio 2024 alla causa C-295/23 consiglia alla Corte di Giustizia Ue di rispondere nei seguenti termini: «L’articolo 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale le cui disposizioni: consentono ai membri di talune professioni di essere soci di una società tra avvocati, escludendo altre professioni che, oggettivamente, potrebbero soddisfare gli stessi criteri in base ai quali è consentita l’inclusione dei membri di tali professioni; richiedono, in modo generico e senza ulteriori specificazioni, che gli avvocati e gli altri professionisti autorizzati ad associarsi svolgano un’attività professionale all’interno della società; consentono a professionisti diversi dagli avvocati di detenere una percentuale del capitale e dei diritti di voto sufficiente a conferire loro un’influenza diretta o indiretta sulla formazione della volontà della società, il che può compromettere l’indipendenza degli avvocati nella difesa dei loro clienti».