Nella sentenza del 16 luglio 2026, cause riunite C‑258/23 e C‑260/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il diritto dell’Unione non impedisce il sequestro, da parte di un’autorità garante della concorrenza, di messaggi di posta elettronica professionali scambiati tra dipendenti e amministratori delle imprese indagate, anche senza autorizzazione preventiva di un giudice. Tale possibilità è ammessa purché la normativa nazionale preveda regole rigorose, limiti stringenti e un controllo giurisdizionale successivo effettivo, a tutela contro abusi e arbitrarietà. La Corte riconosce che il sequestro costituisce un’ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, ma lo ritiene giustificato e proporzionato rispetto alla finalità di garantire una concorrenza leale. Tuttavia, quando l’accesso riguarda dispositivi utilizzati anche per fini privati, l’ingerenza può essere particolarmente grave e richiede controllo preventivo di un giudice o di un’autorità indipendente.
Riforma dell’artigianato: cosa cambia per imprese, responsabili tecnici e unità locali
Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2026 ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo di riforma della legge quadro sull'artigianato. Il provvedimento interviene sui requisiti delle società artigiane, sulla sostituzione temporanea del...

