Nella sentenza del 16 luglio 2026, cause riunite C‑258/23 e C‑260/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il diritto dell’Unione non impedisce il sequestro, da parte di un’autorità garante della concorrenza, di messaggi di posta elettronica professionali scambiati tra dipendenti e amministratori delle imprese indagate, anche senza autorizzazione preventiva di un giudice. Tale possibilità è ammessa purché la normativa nazionale preveda regole rigorose, limiti stringenti e un controllo giurisdizionale successivo effettivo, a tutela contro abusi e arbitrarietà. La Corte riconosce che il sequestro costituisce un’ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, ma lo ritiene giustificato e proporzionato rispetto alla finalità di garantire una concorrenza leale. Tuttavia, quando l’accesso riguarda dispositivi utilizzati anche per fini privati, l’ingerenza può essere particolarmente grave e richiede controllo preventivo di un giudice o di un’autorità indipendente.
Uso vincolato delle frequenze: i chiarimenti della Corte di Giustizia UE
Con la sentenza alla Causa C-401/25 del 16 luglio 2026, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato che gli articoli 9 e 9-bis della direttiva 2002/21/CE in parola deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una misura nazionale che impone a un titolare di...


