Nella sentenza del 16 luglio 2026, cause riunite C‑258/23 e C‑260/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il diritto dell’Unione non impedisce il sequestro, da parte di un’autorità garante della concorrenza, di messaggi di posta elettronica professionali scambiati tra dipendenti e amministratori delle imprese indagate, anche senza autorizzazione preventiva di un giudice. Tale possibilità è ammessa purché la normativa nazionale preveda regole rigorose, limiti stringenti e un controllo giurisdizionale successivo effettivo, a tutela contro abusi e arbitrarietà. La Corte riconosce che il sequestro costituisce un’ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, ma lo ritiene giustificato e proporzionato rispetto alla finalità di garantire una concorrenza leale. Tuttavia, quando l’accesso riguarda dispositivi utilizzati anche per fini privati, l’ingerenza può essere particolarmente grave e richiede controllo preventivo di un giudice o di un’autorità indipendente.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


