In tema di CRS DAC2, con delle faq del 27 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di cessazione con confluenza a seguito di operazioni straordinarie l’operatore cessato è tenuto a effettuare la cancellazione della PEC dal Registro Elettronico degli Indirizzi (REI) entro 60 giorni dalla decorrenza degli effetti della cessazione dell’attività. Tale cancellazione non permette l’invio di ulteriori comunicazioni. Pertanto, la possibilità di effettuare la comunicazione ai fini del CRS entro il termine ordinario del 30 giugno, è subordinata alla data di efficacia dell’operazione stessa.
730 precompilato e conguaglio: cosa fare in caso di diniego del sostituto d’imposta?
La guida “La dichiarazione precompilata 2026” pubblicata dall’Agenzia delle entrate disciplina la sorte del modello 730 quando il sostituto d’imposta comunica l’avviso di diniego a effettuare il conguaglio. Il contribuente riceve un’e-mail e un avviso nell’area...


