La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza dell’8 ottobre 2026 nella causa C-108/26, ha chiarito che una decisione di gestione del traffico aereo non può essere qualificata automaticamente come «circostanza eccezionale» idonea a esonerare il vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto in caso di ritardo del volo. Ai fini dell’esonero, il vettore deve dimostrare che la decisione sia stata adottata in conseguenza di un evento che, per natura o origine, non sia inerente al normale esercizio della propria attività e sfugga al suo effettivo controllo. La valutazione deve essere compiuta caso per caso, verificando le cause che hanno determinato la misura di gestione del traffico aereo. La Corte ha inoltre precisato che, qualora il ritardo derivi sia da una circostanza eccezionale sia da altre cause, occorre detrarre dal ritardo complessivo il tempo imputabile all’evento eccezionale per accertare l’eventuale diritto del passeggero alla compensazione.
DURC e composizione negoziata: quando i debiti contributivi non bloccano il rilascio
Un tema centrale per le imprese in crisi è il rilascio del DURC durante la composizione negoziata. A questo proposito l'ordinanza del Tribunale di La Spezia del 27 luglio 2026 ha chiarito che pur escludendo che la composizione negoziata determini una sospensione...


