In caso di cumulo, presso lo stesso datore, di un contratto a tempo pieno e di un ulteriore rapporto a tempo parziale e determinato, i diritti retributivi non possono essere calcolati considerando soltanto il contratto principale. La Corte di giustizia UE, con la sentenza C-706/23 dell’8 ottobre 2026, chiarisce che la retribuzione delle ferie annuali e le altre componenti economiche collegate al rapporto devono tenere conto del lavoro effettivamente svolto e dei redditi percepiti nell’ambito di entrambi i contratti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e pro rata temporis.
Assumere una donna nel Mezzogiorno: quanto conviene con il cumulo degli incentivi
La decontribuzione Sud prevista in favore delle PMI si applica, seppure in misura decrescente, fino al 31 dicembre 2029. La misura, applicabile solo ai rapporti a tempo indeterminato con sede di lavoro nelle Regioni del Mezzogiorno, è cumulabile con altri benefici...


