Ritardi aerei: chiarimenti sulle circostanze eccezionali

da | 11 Set 2026 | Ipsoa - Impresa

Nelle conclusioni presentate il 10 settembre 2026 nella causa C-108/26, l’Avvocato generale affronta il tema delle decisioni di gestione del traffico aereo ai fini dell’esonero dall’obbligo di compensazione ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo. Secondo l’interpretazione proposta, tali decisioni non possono essere considerate automaticamente circostanze eccezionali, ma assumono rilievo solo come manifestazione operativa di una situazione che il giudice nazionale deve valutare caso per caso, verificandone natura, origine e sottrazione al controllo effettivo del vettore. L’Avvocato generale chiarisce inoltre che una compagnia aerea può invocare, per un volo successivo effettuato con lo stesso aeromobile, gli effetti di una precedente decisione di gestione del traffico aereo, purché sussista un nesso causale diretto tra la situazione eccezionale e il ritardo o la cancellazione del volo successivo, da accertare in concreto da parte del giudice nazionale.

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