La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.
Dazi al 15% dal 7 agosto: le conseguenze per le imprese italiane
Il nuovo Executive Order del 31 luglio 2025 del Presidente Trump introduce un’aliquota del 15% sulle esportazioni UE verso gli USA, con una “finestra di transito” per le spedizioni via mare. L’ordine inasprisce anche le misure anti-transshipment, prevedendo una...