In attesa che venga concessa l’autorizzazione UE per l’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di trasporto, movimentazioni merci e logistica, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, dal 30 luglio 2025 prestatore e committente possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per il regime transitorio, in applicazione del quale il pagamento dell’IVA sulle prestazioni in questione viene effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che resta comunque solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Al ricorrere di tale opzione, come deve essere emessa la fattura?
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


