Con la risposta a interpello n. 245 del 16 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che relativamente alla prestazione definitiva in forma di capitale è stato chiarito che per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007 le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data. Relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente.
Imprese ittiche: il credito d’imposta per gasolio e benzina trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il credito...


