L’art. 2504-bis c.c. e l’art. 172, comma 9, TUIR prevedono la possibilità di retrodatare gli effetti contabili e fiscali della fusione all’inizio dell’esercizio in cui essa acquista efficacia giuridica. Ciò dovrebbe ritenersi possibile anche nel caso in cui alla fusione partecipino più società, tra cui una costituita successivamente all’inizio dell’esercizio delle altre società partecipanti. In tal caso la retrodatazione esplicherà un’efficacia “differenziata”: dall’inizio dell’esercizio, per le società già costituite a quel tempo, e dalla data di costituzione per la (o le) società costituite nel corso dell’anno in cui è intervenuta l’efficacia giuridica della fusione.
Costi pluriennali e termine di decadenza per l’accertamento: riforma da completare
Manca ancora l’attuazione del principio di delega teso a superare l’interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di termine di decadenza per l’accertamento dei costi pluriennali. Anche al fine di superare le difficoltà che incombono sui contribuenti,...


