Con la sentenza del 16 ottobre 2025 alla Causa C-218/24, la Corte di Giustizia UE dichiara che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di «bagagli». In particolare la Corte evidenzia che la nozione di «persone» ricomprende quella di «passeggeri», cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato a un «passeggero». Di conseguenza, ai fini di un’operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di «bagagli» e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto per questi ultimi. abstract
Le regole dell’OIV per stimare il valore d’azienda in caso di evento dannoso
Nel documento “La valutazione dei danni connessi ad attività economiche”, tuttora in pubblica consultazione per la raccolta di osservazioni da parte del modo accademico e professionale, la Fondazione OIV illustra le linee guida per una corretta stima del valore...


