Il Pronto Ordini n. 57/2026 chiarisce la posizione del CNDCEC sulla compatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine territoriale e l’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Il Consiglio evidenzia che il GDPR non prevede incompatibilità tipizzate, ma richiede l’assenza di conflitti di interessi, da valutare caso per caso secondo le Linee guida WP29 e gli orientamenti del Garante. In linea generale, la partecipazione a organi che definiscono finalità e modalità del trattamento può generare conflittualità, ma non determina automaticamente l’incompatibilità: è possibile nominare un consigliere come RPD purché l’Ordine adotti misure efficaci di prevenzione (dichiarazione e astensione). Il CNDCEC richiama inoltre un recente intervento del Garante che ha ritenuto non conforme la nomina di un consigliere priva di adeguate misure documentate di gestione del conflitto.
Statuti di Spa e Srl: dal Notariato i consigli per verificare le clausole dopo la riforma del TUF
In seguito all’introduzione nell’ordinamento del D.Lgs n. 47/2026 (in vigore dal 29 aprile 2026, attuativo della legge n. 21/2024) che ha modificato le norme del Codice civile e del TUF (D.Lgs. n. 58/1998) devono adeguarsi alle nuove regole su governance,...


