Con la risposta a interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione a una retecontratto da parte di un professionista in Regime Forfetario non integra i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della l. n. 190 del 2014. Laddove l’attività svolta tramite la retecontratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo.
Revisione della Nomenclatura Combinata e della Tariffa Doganale Comune: in vigore dal 2027
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2163 della Commissione del 17 settembre 2026 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune è stato pubblicato nella...

