Con la risposta a interpello n. 208 del 14 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato e, quindi, non è obbligato al passaggio al regime dichiarativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Qualora il contribuente intenda revocare l’opzione ne ha facoltà ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997; l’esercizio di tale facoltà non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze.
ISA 2026, quali sono i criteri di accesso al regime premiale
L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con provvedimento del 22 aprile 2026, i livelli di affidabilità fiscale per i quali, a partire dal periodo d’imposta 2025, sono riconosciuti i benefici premiali ISA. Il documento contiene i criteri di accesso al regime premiale...

