Con la risposta a interpello n. 208 del 14 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che trasferisce la propria residenza all’estero può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato e, quindi, non è obbligato al passaggio al regime dichiarativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997. Qualora il contribuente intenda revocare l’opzione ne ha facoltà ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997; l’esercizio di tale facoltà non costituisce presupposto per il realizzo di plusvalenze.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


