Con riferimento all’accertamento sintetico, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disposto, con atto di indirizzo del 23 maggio 2024, che l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del D.M. 7 maggio 2024 è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative all’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973. Tali modifiche renderanno più esplicita la sottointesa volontà di concentrare il ricorso all’applicazione dell’istituto della determinazione sintetica del reddito fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva ai casi nei quali il contribuente ometta di dichiarare i propri redditi, a fronte del superamento di soglie di spesa da determinare.
Lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d’Italia: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 132 del 2 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, tutti gli emolumenti erogati da enti di...


