Con sentenza resa nella causa T-361/25 dell’1 luglio 2026, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale in virtù della quale il beneficio dell’esenzione dall’accisa è negato per il solo motivo che manca o è stata redatta o trasmessa tardivamente la documentazione richiesta per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, laddove, da un lato, è accertato che tali prodotti sono stati utilizzati a fini esenti e, dall’altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all’esistenza di un’evasione, di un abuso o di una frode fiscale.
Sisma Campi Flegrei: i Commercialisti chiedono la proroga dei versamenti
Con un comunicato stampa del 3 agosto 2026, il CNDCEC ha richiesto con urgenza i provvedimenti necessari per disporre una congrua proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi in scadenza nella zona dei Campi Flegrei, in provincia...


