Con sentenza resa nella causa T-361/25 dell’1 luglio 2026, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale in virtù della quale il beneficio dell’esenzione dall’accisa è negato per il solo motivo che manca o è stata redatta o trasmessa tardivamente la documentazione richiesta per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, laddove, da un lato, è accertato che tali prodotti sono stati utilizzati a fini esenti e, dall’altro, non vi è alcun indizio tale da destare sospetti quanto all’esistenza di un’evasione, di un abuso o di una frode fiscale.
Lavoratori somministrati: come e quali regole cambiano
La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026), approvata dal Senato il 24 giugno 2026, prevede che nel caso in cui un lavoratore somministrato venga assunto a tempo indeterminato da una agenzia di somministrazione, questi potrà essere impiegato in...