Con la sentenza resa nella causa C-747/22 del 7 maggio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il requisito della residenza decennale previsto dalla normativa italiana per l’accesso al reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza rientra sia tra le misure di accesso all’occupazione sia tra le prestazioni sociali essenziali soggette al principio di parità di trattamento previsto dalla direttiva 2011/95/UE. Pur essendo formalmente applicato a tutti i richiedenti, il requisito dei dieci anni di residenza incide in misura prevalente sui cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale e non può essere giustificato da esigenze amministrative o finanziarie dello Stato membro.
Eventi meteorologici 2026: indennità una tantum lavoratori autonomi
Con la circolare n. 53 del 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per l’accesso all’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori che hanno sospeso l’attività a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito...


