Con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso: nuovi chiarimenti dalle Dogane
Con la circolare n. 16 del 2026 l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla la revisione della dichiarazione su istanza di parte e ravvedimento operoso. Il documento evidenzia come sia nel caso della revisione su istanza di parte con applicazione dell’esimente...


