Con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: definite le modalità operative
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definite i termini e le modalità operative per la comunicazione delle opzioni per il c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023 da parte dei contribuenti che decidono di rinnovare...

