Con la risposta a interpello n. 126 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all’applicazione dell’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti, ivi incluso quello dell’effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.
730 precompilato e conguaglio: cosa fare in caso di diniego del sostituto d’imposta?
La guida “La dichiarazione precompilata 2026” pubblicata dall’Agenzia delle entrate disciplina la sorte del modello 730 quando il sostituto d’imposta comunica l’avviso di diniego a effettuare il conguaglio. Il contribuente riceve un’e-mail e un avviso nell’area...


