Con le conclusioni rese nella causa C-545/24 l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui uno Stato membro proceda al recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno mediante esecuzione fiscale, si oppone all’applicazione di disposizioni nazionali che riconoscono al contribuente sottoposto a una tale esecuzione il diritto di ottenere la sospensione della stessa.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


