La garanzia del contraddittorio preventivo obbligatorio, prevista dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, è venuta meno per gli avvisi di recupero dei contributi a fondo perduto Covid. La sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale ha sottratto queste controversie alla giurisdizione tributaria, stabilendo che si tratta di sussidi finanziari e non di materia fiscale. Di conseguenza, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, l’art. 6-bis non è formalmente applicabile, esponendo i contribuenti al rischio di ricevere atti di recupero definitivi senza il preventivo contraddittorio. Resta incerta la futura prassi dell’Agenzia delle Entrate sull’eventuale instaurazione di un dialogo preventivo per ragioni di efficienza.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

