Con le conclusioni del 23 ottobre 2025 rese nella causa C-515/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che la direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che vieta a tutti gli Stati membri di prevedere, dopo la scadenza del termine di recepimento, nuove o più rigorose esclusioni della detrazione dell’IVA fintantoché il Consiglio e la Commissione non abbiano ancora adempiuto congiuntamente al compito a loro incombente in forza dell’art. 176, comma 1, della direttiva IVA. Di conseguenza, l’art. 176, comma 2, non osta a una normativa nazionale che ha previsto per la prima volta un’esclusione della detrazione dell’IVA per spese di divertimento e di rappresentanza che sia entrata in vigore alla data di adesione e di recepimento della direttiva IVA.
Contributo sugli oli lubrificanti: nuovo importo dal 1° ottobre 2026
Con un’informativa del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell’art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di 0,120 € per chilogrammo con decorrenza dal 1°...


