Al di là di quanto previsto dal decreto correttivo della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, restano complessità interpretative in ordine ai calcoli necessari per accedere al regime di realizzo controllato previsto dall’art. 177, comma 2-bis, TUIR, specialmente quando sono coinvolte società holding. Da evidenziare, in particolare, la disomogeneità nelle basi di calcolo tra il test di prevalenza (art. 162-bis TUIR), utilizzato per definire una società come holding, e il test di qualificazione (art. 177, comma 2-ter, TUIR), necessario per determinare l’applicabilità del regime agevolato. Un esempio pratico può essere utile.
Ravvedimento speciale CPB 2026-2027: definite le modalità operative
Con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definite i termini e le modalità operative per la comunicazione delle opzioni per il c.d. ravvedimento speciale per gli anni 2020-2023 da parte dei contribuenti che decidono di rinnovare...

