Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 2 del 30 settembre 2026, chiarisce le condizioni per assolvere in modalità digitale gli obblighi documentali connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro. I documenti che non richiedono dichiarazioni del lavoratore possono essere messi a disposizione in un’area riservata, purché siano garantite identificazione, accessibilità, integrità e tracciabilità. Per le dichiarazioni di scienza o di volontà, invece, la sola identificazione tramite SPID o CIE non equivale alla sottoscrizione: occorre una firma digitale, qualificata o avanzata, oppure un processo conforme all’articolo 20, comma 1-bis, del CAD.
Previdenza complementare con nuove regole: l’analisi Assonime
Con la circolare n. 22 del 2026, Assonime esamina la riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge di bilancio 2026 e i successivi interventi attuativi. Tra le principali novità figurano l’adesione automatica dei lavoratori di prima assunzione, il...


