Per ottenere il delisting dei risultati esposti on line da un motore di ricerca generale, lesivi della reputazione e del decoro, professionisti, amministratori e manager possono avvalersi dell’agevolazione dell’inversione dell’onere della prova. Il Gdpr (regolamento (UE) n. 2016/679), infatti, addossa al motore di ricerca il compito dimostrare, quale elemento ostativo alla deindicizzazione, l’interesse pubblico attuale delle notizie relative a esponenti del mondo delle professioni e delle imprese. La decisiva e cruciale precisazione, di carattere procedimentale, proviene dal Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) in una sintesi dei criteri per l’esercizio del diritto di oblio sui motori di ricerca generali. Nella pratica, sono rilevabili casi per i quali il delisting risulta accordabile ed altri per i quali è invece probabile il diniego. Quali sono?
Operazioni straordinarie transfrontaliere: l’analisi del Notariato su trasformazioni, fusioni e scissioni
Lo Studio n. 73-2026/I del Consiglio Nazionale del Notariato analizza le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 88/2025 alla disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere e internazionali. Le novità riguardano il trasferimento della sede all'estero, il...


