Nelle conclusioni del 23 aprile 2026 nella causa C‑414/25, l’Avvocato generale afferma che il Protocollo Italia‑Albania sul trattenimento e rimpatrio dei migranti può ritenersi compatibile con il diritto dell’UE, purché siano pienamente garantiti i diritti previsti dal sistema europeo comune di asilo. L’Avvocato generale chiarisce che il diritto dell’UE non vieta a uno Stato membro di istituire centri di trattenimento fuori dal proprio territorio, ma impone il rispetto integrale delle garanzie procedurali e materiali, incluse assistenza legale, linguistica, contatti familiari e tutele per minori e persone vulnerabili. Pur non esistendo un diritto al rientro automatico nello Stato membro competente, devono essere assicurati accesso al giudice e riesame tempestivo della legittimità del trattenimento.
MiCAR: indicata la nuova tipologia di “Prestatori di servizi per le cripto-attività”
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia comunica che gli operatori, iscritti nell’anagrafe dei segnalanti della UIF come “Prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” (codice 79) oppure “Prestatori di servizi di portafoglio digitale”...


