Nella sentenza del 14 marzo 2024 alla causa n. C-46/23, la Corte di Giustizia UE risponde che l’autorità di controllo di uno Stato membro può ordinare d’ufficio, vale a dire anche in assenza di una previa richiesta dell’interessato presentata a tal fine, la cancellazione di dati trattati illecitamente se una simile misura è necessaria per adempiere il suo compito consistente nel vigilare sul pieno rispetto del RGPD. Se tale autorità constata che un trattamento di dati non rispetta il RGPD, essa deve porre rimedio alla violazione constatata, e ciò anche senza previa richiesta dell’interessato.
Dazi al 15% dal 7 agosto: le conseguenze per le imprese italiane
Il nuovo Executive Order del 31 luglio 2025 del Presidente Trump introduce un’aliquota del 15% sulle esportazioni UE verso gli USA, con una “finestra di transito” per le spedizioni via mare. L’ordine inasprisce anche le misure anti-transshipment, prevedendo una...