Nelle conclusioni rese nella causa C-458/25 del 10 settembre 2026, l’Avvocato generale esamina la compatibilità con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali di una disciplina nazionale che esclude l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di istruzione libera beneficiando di finanziamenti pubblici. Secondo l’interpretazione proposta, una simile normativa nazionale non è conforme al quadro europeo, poiché limita il potere dell’autorità di controllo di irrogare sanzioni nei confronti di persone giuridiche private responsabili di violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali. L’Avvocato generale sottolinea che la circostanza che tali enti ricevano sovvenzioni pubbliche per lo svolgimento della propria attività non può costituire motivo sufficiente per sottrarli al regime sanzionatorio previsto a livello unionale, compromettendo l’effettività e l’uniforme applicazione delle norme in materia di tutela dei dati personali.
RENTRI: definite le modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi
Con il Decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione...


