La maggiorazione al 6% della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali è riconosciuta sulla base dei presupposti esistenti al termine del periodo d’imposta in corso al momento di prima applicazione della stessa: non sono pertanto considerati inclusi nell’ambito di applicazione i fabbricati strumentali utilizzati per l’attività svolta nei settori indicati dalla legge, acquistati oltre la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Con provvedimento del 23 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle previsioni della legge di Bilancio, precisando che la maggiorazione è deducibile nell’ipotesi di modifica al piano di ammortamento civilistico operato nell’esercizio di prima applicazione della stessa.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...


