Nelle conclusioni relative alla causa C-436/24, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’emissione di punti nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela, concepito in modo tale che un cliente che acquista beni ottiene punti in base all’entità degli acquisti e ha poi il diritto, all’atto di un successivo acquisto, di utilizzare i punti per ottenere altri beni dall’assortimento del venditore, non costituisce un buono ai sensi dell’art. 30-bis della direttiva IVA n. 2006/112.
Decreto Omnibus: dall’immortalità del componente pluriennale alla prima deduzione
Il correttivo Omnibus interviene sull’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e introduce una disciplina specifica per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale. La nuova regola individua nella prima deduzione della quota il momento dal quale deve essere...


