Il giudice tributario deve interpretare le norme interne adeguandole ai principi CEDU. Lo impone l’art. 117, comma 1, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Solo laddove tale interpretazione adeguatrice non sia possibile, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma interna incompatibile con tali principi. Se l’attività accertativa è incompatibile con la norma interna interpretata in senso conforme alla CEDU, il giudice deve dichiarare l’illegittimità dell’accertamento e, se tale incompatibilità concerna l’istruttoria compiuta, l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000; per le attività svolte anteriormente alla vigenza di tale disposizione, dovrà statuire tale inutilizzabilità per lesione dei diritti CEDU o l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.
Elenco certificatori TCF: nuove sessioni dei test di valutazione
Con l’informativa n. 113 del 2026 il CNDCEC ha reso noto sono state fissate le nuove sessioni dei test di valutazione relativi ai percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework. I...


