L’obbligo delle polizze catastrofali vale anche per gli stabilimenti balneari, per le attrezzature dei cantieri edili e per i bed & breakfast. Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari a ripristinare l’area nella condizione precedente all’evento calamitoso. Per i fabbricati l’importo massimo assicurabile è dato dal valore di ricostruzione a nuovo, mentre per i macchinari vale il costo di rimpiazzo. Sono invece esclusi dalla copertura della polizza i danni causati da bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, bradisismo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Gli edifici in costruzione sono esentati dall’obbligo assicurativo.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


