Dal 1° gennaio 2026 la tassazione delle plusvalenze realizzate dagli enti del Terzo settore potrà essere sospesa. Si tratta delle plusvalenze figurative che si vengono a determinare quando un bene strumentale passa dal regime commerciale a quello non commerciale. In tali casi, fino a quando il bene è destinato alle finalità statutarie l’imposizione può essere sospesa e differita fino al momento in cui il medesimo bene viene ceduto o non rientra più nelle finalità statutarie dell’ente. In altri termini, nei predetti casi, e a certe condizioni, gli ETS possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’art. 86 TUIR. Lo prevede il decreto delegato sul Terzo settore, approvato dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025 in vista dell’entrata in vigore dal 2026 delle novità fiscali per gli ETS.
Regime opzionale IVA nella logistica: tra criticità applicative e dubbi di compatibilità con il diritto UE
Il settore della logistica è interessato da un significativo intervento normativo volto a rafforzare la compliance IVA e contrastare fenomeni evasivi. In attesa dell’autorizzazione unionale per il nuovo reverse charge, il legislatore ha introdotto un regime opzionale...


