La cessione di parti comuni condominiali (in particolare dell’alloggio ex portineria) è attività che si colloca in continuità con l’altrettanto ordinaria attività di locazione dei medesimi beni (con imputazione ai condomini dei redditi fondiari derivanti), rendendo fisiologica – almeno sul piano sistematico – la tassazione della plusvalenza in capo ai singoli partecipanti. Al tempo stesso l’evoluzione normativa dell’art. 67 TUIR e la giurisprudenza favorevole in materia di pertinenze e prima casa (come la sentenza CGT Venezia n. 560/2024, sulle agevolazioni under 36 estese anche alla quota dell’ex portineria) consentono di prospettare una lettura estensiva delle esenzioni, idonea a mitigare gli esiti impositivi nei casi in cui il bene comune sia effettivamente asservito all’abitazione principale.
Alla ricerca di un accertamento tributario realmente efficiente
Negli anni, la disciplina dell’accertamento tributario ha registrato ripetuti interventi correttivi. Ma queste modifiche hanno portato a significativi passi avanti in termini di efficienza dell’azione amministrativa e di effettivo esercizio dei diritti difensivi da...


