Con la risposta a interpello n. 283 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sul piano fiscale, con riferimento alle imposte dirette, gli effetti della permuta vengono equiparati a quelli relativi a un contratto di compravendita, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Risulta, quindi, integrato il presupposto previsto dall’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR e, di conseguenza, la plusvalenza emergente da un’operazione di permuta concorrerà a formare il reddito d’impresa.
Consolidato fiscale: il criterio per l’attribuzione delle perdite
In tema di consolidato fiscale, con la risposta a interpello n. 282 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio da utilizzare ai fini dell'attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell'opzione (o di mancato...


