Con la risposta a interpello n. 283 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, sul piano fiscale, con riferimento alle imposte dirette, gli effetti della permuta vengono equiparati a quelli relativi a un contratto di compravendita, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Risulta, quindi, integrato il presupposto previsto dall’articolo 86, comma 1, lettera a), del TUIR e, di conseguenza, la plusvalenza emergente da un’operazione di permuta concorrerà a formare il reddito d’impresa.
Tassa sui pacchi: riepilogo dei contributi entro il 15 marzo 2026
È fissato al 15 marzo 2026 il termine per l’invio della prima dichiarazione riepilogativa dei contributi dovuti sulle spedizioni di modico valore relative a merci importate nel periodo transitorio (1° gennaio-28 febbraio 2026). Il contributo amministrativo di 2 euro...


