L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 164/2026, conferma che le pensioni tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che risulterebbe tassabile in Germania. Tale criterio discende dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione bilaterale e dall’accordo amichevole Italia‑Germania del 2025, che prevede il rilascio da parte del Finanzamt di Neubrandenburg di una certificazione con l’indicazione della quota esente secondo la normativa tedesca. L’Agenzia chiarisce che tale quota, se riferita a pensionati italiani già fiscalmente residenti in Germania prima del trasferimento in Italia, non concorre alla formazione del reddito imponibile italiano. Pertanto, per l’anno Z, il contribuente può legittimamente dichiarare solo la parte di pensione imponibile in Germania, escludendo quella certificata come esente.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

