Con una faq del 15 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il prestatore ha optato per il regime transitorio disciplinato sui servizi logistica dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, occorrerebbe valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3”, compilando i seguenti campi: il campo “2.1.3.2” (con il valore predefinito “RCLogistica”), il campo “2.1.3.5” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), e il campo “2.1.3.3” (con la data corrispondente), per evidenziare che per tale operazione il versamento dell’IVA è a carico del committente.
Realizzo controllato e società semplice, sufficiente un sistema contabile idoneo?
L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime del realizzo controllato al conferimento di partecipazioni in una società semplice, muovendo dalla necessità che il patrimonio netto assunto quale parametro del valore di realizzo trovi espressione...

