La legge di Bilancio 2023 prevede che, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, trovi applicazione la sanzione proporzionale del 90% dell’ammontare della detrazione effettuata. Questo intervento appare in linea con lo spirito della decisione n. 22727 del 20 luglio 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La prassi delle Entrate è però giunta a diverse conclusioni: nella circolare n. 16/E del 2017, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, trova applicazione la sanzione dal 5% al 10% con un minimo di 1.000 euro. Come risolvere questa dicotomia?
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


